Condizioni generali d'acquisto

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Applicabilità delle presenti condizioni generali. Le presenti condizioni generali di acquisto (le "Condizioni generali") disciplinano ogni richiesta di offerta, ogni ordine d'acquisto ed ogni contratto avente ad oggetto l'acquisto di prodotti (i "Prodotti") la cui fabbricazione, lavorazione e/o fornitura sia commissionata da Lainox Ali Group Srl (l'"Acquirente") a ciascuno dei propri fornitori (il "Fornitore"). Con l'accettazione degli ordini di acquisto dell'Acquirente si intendono integralmente accettate dal Fornitore anche le presenti Condizioni generali.

1.2 Eventuali condizioni generali di vendita del Fornitore, ovunque riportate, non trovano alcuna applicazione, neppure parziale, se non nel caso in cui siano state preventivamente approvate per iscritto dall'Acquirente.

1.3 Le presenti condizioni generali di acquisto, se non espressamente derogate mediante accordo scritto con il Fornitore, prevarranno, in caso di contrasto nei contenuti, sulle condizioni generali di vendita del Fornitore, anche se queste ultime siano state approvate per iscritto dall’Acquirente.

1.4 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto trovano applicazione anche se non espressamente richiamate e sottoscritte nel singolo ordine d’acquisto trasmesso dall’Acquirente (di seguito “Ordine”). Sono inoltre pubblicate e liberamente consultabili sul sito internet www.lainox.com.

1.5 Fermo restando quanto sopra, nel caso in cui un contratto di fornitura sia in atto tra le parti, l’Ordine sarà regolato esclusivamente dalle condizioni di tale contratto.

2. ESECUZIONE DELLA VENDITA - PREZZI

2.1 Il Fornitore dovrà comunicare all’Acquirente l’accettazione dell’Ordine entro 3 gg. lavorativi dal ricevimento utilizzando il sistema IUNGO. Se non abilitato, in alternativa, potrà inviare una copia dell’Ordine firmata all’Acquirente o trasmettere una sua conferma ordine. Trascorsi i 3gg l’Ordine verrà comunque considerato confermato in tutte le sue parti.

2.2 I prezzi indicati negli Ordini sono fissi e comprensivi di ogni onere, quali imposte, tasse, dazi, costi di imballaggio, etichettatura, movimentazione, trasporto e spedizione, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. I termini di pagamento sono quelli concordati nei singoli Ordini.

2.3 Il fornitore prende atto che le variazioni e/o le modifiche degli ordini, così come l’emissione degli stessi, restano di esclusiva competenza delle Funzioni Acquisti. Eventuali trattative o impegni assunti dal Fornitore per il tramite di soggetti non facenti parte della Funzione Acquisti non saranno validi e non potranno in ogni caso essere opposti dal Fornitore all’Acquirente.

2.4 L’Acquirente, salvo l’esistenza di accordi differenti tra le parti, potrà apportare modifiche al contenuto dell’ordine (ad esempio: quantità, data consegna, luogo consegna, ecc..) secondo le sue necessità.

3. FATTURAZIONE

3.1 Le fatture di vendita emesse dal Fornitore dovranno indicare i) numero dell’Ordine, ii) codice materiale, ii) numero del documento di trasporto, iv) quantità dei prodotti, v) descrizione della merce, vi) prezzo unitario e prezzo totale, vii) IVA, viii) origine della merce.

3.2 L’Acquirente, salva l’esistenza di contestazioni o di qualsiasi compensazione, provvede al pagamento nelle forme e nei termini concordati.

4. CONSEGNA

4.1 I prodotti dovranno essere consegnati dal Fornitore entro i termini e nei luoghi indicati nell’Ordine. I termini convenuti per la consegna sono da considerarsi come termini essenziali non derogabili e a beneficio esclusivo dell’Acquirente.

4.2 Le consegne devono essere effettuate solo nelle quantità e nei tempi indicati nell'Ordine di Acquisto. L’Acquirente si riserva il diritto di restituire, a spese del Fornitore, quanto eccede rispetto all’Ordine. Ove invece l'Acquirente decidesse di accettare comunque la consegna, ancorché anticipata, i termini di pagamento decorreranno in ogni caso dalla data di consegna stabilita nell’Ordine.

4.3 Tutti i Prodotti devono essere (i) adeguatamente imballati o altrimenti preparati dal Fornitore per la spedizione al fine di evitare danni, ottenere le tariffe di trasporto e di assicurazione più bassi, e soddisfare le esigenze del vettore, e (ii) spediti in conformità con le istruzioni dell’Ordine di acquisto. Le spese sostenute a causa del mancato rispetto di questi termini sono a carico del Fornitore.

4.4 I prodotti dovranno essere accompagnati dal documento di trasporto con l’indicazione dettagliata di: i) numero dell’Ordine, ii) codice materiale e descrizione, iii) unità di misura, iv) quantità, v) numero di colli, vi) peso e vii) origine della merce. Su richiesta dell’Acquirente il Fornitore sarà inoltre tenuto a rilasciare la Dichiarazione di Conformità CE a tutte le Direttive e Regolamenti applicabili.

4.5 Il Fornitore deve comunicare immediatamente all’Acquirente l’eventuale ritardo nella consegna rispetto ai termini previsti e fare quanto necessario a sue spese per accelerare la consegna.

L’Acquirente ha facoltà di revocare e/o disdire e/o cancellare e/o respingere qualsiasi ordine se la consegna non è prevista e/o eseguita nei termini indicati.

4.6 Qualora si verificasse un ritardo nella consegna dell’Ordine e tale ritardo non fosse stato preventivamente comunicato con adeguato anticipo, l’Acquirente si riserva altresì la facoltà di addebitare al Fornitore l’1% dell’importo totale dell’Ordine per ogni settimana di ritardo o sua frazione fino ad un massimo del 5%, a partire dall’ottavo giorno di ritardo nella consegna.

Resta salvo il diritto per l’Acquirente di agire per il risarcimento dei danni ulteriori.

5. ACCETTAZIONE DEI BENI

5.1 L’accettazione dei prodotti consegnati all’Acquirente non costituisce riconoscimento della conformità degli stessi rispetto all’Ordine nemmeno in riferimento ad eventuali vizi apparenti; non vi è quindi obbligo per l’Acquirente di disimballare i prodotti al momento dell’accettazione. In ogni caso i prodotti ricevuti dall’Acquirente si intendono accettati con riserva di verifica delle quantità e qualità.

5.2 Sarà facoltà dell’Acquirente denunciare al Fornitore, anche posteriormente alla ricezione ed a prescindere dall’eventuale pagamento delle relative fatture, la non conformità di quanto consegnato o la presenza di vizi o difetti rispetto all’Ordine. In tal caso il Fornitore sarà obbligato a provvedere in tempo utile, avendo riguardo alle esigenze di programmazione del lavoro dell’Acquirente, a rimediare alle non conformità ed a sostituire i beni affetti da vizi o difetti.

5.3 Per l’apertura e gestione tecnico-amministrativa della non conformità, l’Acquirente si riserva il diritto di addebitare al Fornitore 50 euro per ogni segnalazione inviata. Il Fornitore è libero di dimostrare che il prodotto è conforme ed esente da vizi e quindi l’Acquirente ha fatto un’errata valutazione. In quest’ultimo caso l’addebito non verrà inviato.

5.4 Nel caso in cui i prodotti consegnati necessitino di selezione, rilavorazione, riparazione o altro da parte dell’Acquirente per garantire che non vi sia un fermo produttivo, verranno addebitati al Fornitore 35 euro all’ora per ogni operatore impiegato nell’attività.

6. COMPOSIZIONE DEI PRODOTTI

6.1 Il Fornitore garantisce all'Acquirente che i Prodotti sono (i) conformi ai disegni ed alle specifiche tecniche concordate, (ii) conformi alla Direttiva 2011/65/CE c.d. RoHS ed al Regolamento (UE) 2017/821 (c.d. conflict minerals) dell'Unione Europea e successive modifiche, nonché a tutte le norme in materia di ambiente e salute ed alle altre norme in vigore in Italia e nel luogo di destinazione dei Prodotti, purché tale luogo sia stato reso noto al Fornitore prima della consegna, e (iii) esenti da qualsiasi vizio, ivi compresi i vizi di fabbricazione, progettazione e materiali.

6.2 Il Fornitore deve comunicare all’Acquirente in merito alle sostanze presenti e relativa concentrazione nei prodotti forniti, in particolare dovrà essere data adeguata comunicazione (certificazione) a dimostrazione che si considerano assolti da parte del fornitore tutti gli obblighi concernenti l'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento n. 1907/2006/CE (REACH) e successive modifiche ed integrazioni. Il Fornitore, inoltre, si impegna ad informare l’Acquirente su eventuali variazioni tecniche del prodotto fornito.

6.3 Per i Prodotti che l’Acquirente utilizzerà a contatto diretto o indiretto con gli alimenti, il Fornitore deve inviare all’Acquirente la dichiarazione di conformità ai Regolamenti nr. 1935/2004/CE e nr. 2023/2006/CE specificando anche quali tipi di test ha effettuato sui Prodotti stessi per confermarne la conformità.

6.4 Nel caso in cui una qualsiasi delle certificazioni o dichiarazioni inviate dal Fornitore dovessero risultare false, non conformi, incomplete, non idonee o arrecare un qualsiasi danno all’Acquirente, quest’ultimo si riserva il diritto di agire per il risarcimento dei danni subiti.

7. GARANZIA

7.1 Salvo diversi accordi, il Fornitore garantisce il buon funzionamento dei prodotti per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna dei prodotti. Resta in ogni caso salva l’applicazione degli articoli 1490 ss c.c.

7.2 Gli oneri per le operazioni di ritorno dei prodotti viziati saranno ad esclusivo carico del Fornitore; i prodotti viziati e/o difformi saranno trasportati per esclusivo conto e a rischio del Fornitore.

7.3 Qualora l'Acquirente risulti responsabile nei confronti di terzi per qualsiasi danno derivante dai Prodotti, a causa di violazione da parte del Fornitore delle garanzie di cui al presente articolo 6, l'Acquirente ne informerà tempestivamente il Fornitore, il quale si impegna sin d'ora a tenere indenne ed a manlevare l'Acquirente per ogni e qualsiasi perdita, danno, onere, costo o spesa, ivi comprese le spese legali, derivanti all'Acquirente da ogni eventuale pretesa o azione giudiziaria di terzi.

7.4 Il Fornitore garantisce che i Prodotti forniti non violano alcun brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale o industriale di terzi e si impegna a tenere indenne, manlevare e risarcire l'Acquirente contro qualsiasi richiesta, domanda, danno o onere derivante da rivendicazioni di terzi.

8. MODIFICHE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

Il Fornitore è tenuto a comunicare con sufficiente anticipo, e comunque non meno di 30 giorni prima, e per iscritto all'Acquirente la sua eventuale intenzione di modificare il processo di produzione e/o di spostare il luogo di fabbricazione del prodotto e/o materiali e/o subfornitori.

9. BENI DI PROPRIETA’ DELL’ACQUIRENTIE

9.1Tutte le attrezzature, stampi, disegni tecnici ed altri materiali forniti dall’Acquirente al Fornitore o realizzati dal Fornitore in esecuzione dell’Ordine o che comunque siano stati pagati dall’Acquirente, sono e resteranno di proprietà dell’Acquirente.

9.2 Ciascun bene di proprietà dell’Acquirente sarà contrassegnato e adeguatamente identificato dal Fornitore come proprietà dell'Acquirente, e sarà immagazzinato, a spese del Fornitore, in modo sicuro.

9.3 Il Fornitore è tenuto ad assicurare gli stampi e le attrezzature di proprietà dell’Acquirente contro furto e incendio, a propria cura e spese.

9.4 La manutenzione ordinaria e straordinaria degli Stampi rimane a carico del Fornitore.

9.3 È fatto espresso divieto al Fornitore di utilizzare e riprodurre tali documenti e materiali per scopi diversi dal rapporto di fornitura vigente con l’Acquirente.

9.4 Alla cessazione del rapporto di fornitura o comunque a semplice richiesta dell’Acquirente, il Fornitore dovrà restituire all’Acquirente le attrezzature, complete di tutte le loro parti.

10. SUBFORNITURA

In caso di subfornitura da parte del Fornitore della produzione dei prodotti a soggetti terzi, il Fornitore resterà esclusivo responsabile nei confronti dell'Acquirente per l’adempimento degli obblighi e doveri previsti nell’ordine e nelle presenti Condizioni generali.

11. INFORMAZIONI RISERVATE

11.1 Le informazioni di carattere tecnico o commerciali (a titolo di esempio: disegni, prospetti, calcoli, documentazioni, formule, corrispondenza, elenco clienti, modelli, campioni) (dette insieme “Informazioni”) comunicate al Fornitore per la progettazione, il collaudo, lo sviluppo, la fabbricazione dei Prodotti/servizi, restano di esclusiva proprietà dell’Acquirente, così come il relativo diritto di sfruttamento economico.

11.2 Il Fornitore riconosce che le presenti Condizioni generali non costituiscono licenza all’utilizzo delle suddette informazioni. Il Fornitore s’impegna a (i) non diffondere, comunicare o divulgare, per tutto il corso del rapporto ed anche successivamente al suo esaurimento, le Informazioni fornite dall’Acquirente o di cui il Fornitore venga a conoscenza in occasione dell’esecuzione dell’Ordine (ii) utilizzare tali Informazioni esclusivamente nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario per l’esatta esecuzione dell’Ordine; (iii) restituire a richiesta dell’Acquirente tutte le suddette Informazioni.

12. SCHEDE DI SICUREZZA

La scheda di sicurezza relativa a materiali di consumo e sostanze/prodotti pericolosi-non pericolosi deve essere obbligatoriamente fornita dal Fornitore all’Acquirente per una idonea informazione sui pericoli delle sostanze chimiche e dei preparati chimici presenti nel prodotto fornito. La scheda deve essere fornita anteriormente o in occasione della prima fornitura del prodotto, ed ogni qualvolta l’Acquirente ne faccia richiesta.

Può essere su supporto cartaceo o informatico deve essere redatta secondo il Regolamento UE in vigore.

13. LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE

13.1 I contratti conclusi sulla base delle presenti Condizioni generali saranno sottoposti alle norme di legge italiane, con esclusione di qualsiasi altro diritto.

13.2 Tutte le controversie che dovessero sorgere in merito ai suddetti contratti d’acquisto saranno assoggettate alla giurisdizione italiana e rimesse alla competenza esclusiva del Tribunale di Treviso (Italia).